MARCHI NAZIONALI
La registrazione protegge il marchio su tutto il territorio italiano, nello Stato di San Marino e può essere riconosciuta nello Stato Vaticano. La presentazione della domanda va effettuata presso l’UIBM o attraverso gli UPICA.
Possono costituire marchi nazionali, tutti segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare:
- Le parole (compresi i nomi di persone)
- I disegni
- Le lettere
- Le cifre
- I suoni
- Le forme dei prodotti o delle confezioni
- Le combinazioni e le tonalità cromatiche
Titolarità del marchio nazionale:
- Le persone fisiche e giuridiche appartenenti all’Unione Europea o a Stati membri della Convenzione di Parigi o alla World Trade Organization.
- Le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
Classificazione dei prodotti o servizi:
- Si utilizza la classificazione internazionale dell’Accordo di Nizza dei prodotti e servizi. Ogni domanda può includere più prodotti e servizi.
Le condizioni per la registrabilità di un marchio nazionale:
- Riproduzione grafica
- Capacità distintiva
- Liceità
Priorità:
- E’ possibile rivendicare entro sei mesi la priorità di un marchio Italiano nella domanda di un marchio Comunitario o Internazionale ed in qualsiasi paese della Convenzione di Parigi o del WTO.
Esame della domanda:
- Il marchio nazionale gode di protezione a partire dalla presentazione della domanda. In seguito al deposito della domanda di registrazione, il marchio viene esaminato in base ai requisiti di distintività, descrittività, liceità e non ingannevolezza. L’UIBM non esegue una ricerca di anteriorità per stabilire l’esistenza di marchi precedenti, uguali o simili. Successivamente all’esame della domanda il marchio verrà pubblicato su un bollettino ufficiale.
Opposizione:
- Dal primo luglio 2011 è possibile presentare opposizione alle domande di marchio Italiane depositate a partire dal 1° maggio 2011. Viene permesso a terzi soggetti di presentare opposizione alla registrazione del marchio, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della domanda sul bollettino ufficiale dell’UIBM.
- Possono inoltre essere oggetto di opposizione da parte di terzi soggetti, le registrazioni internazionali che comprendono l’Italia pubblicate sull’OMPI, dal primo luglio 2011 indipendentemente dalla data di deposito della domanda.
Registrazione:
- Una volta superate queste fasi il marchio sarà registrabile e la sua tutela decorrerà dalla data di deposito della domanda, e non dalla data di registrazione.
Diritti derivanti dalla registrazione:
- Il titolare del marchio registrato ha diritto di utilizzarlo per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l’uso, da parte di terzi, per prodotti o servizi identici o affini.
Durata e Rinnovo:
- La durata della registrazione Italiana è di 10 anni dalla data di deposito. La fattispecie giuridica di marchio è l’unico titolo di proprietà intellettuale potenzialmente vitalizio, può essere rinnovato per successivi periodi decennali.
Uso del marchio Italiano e motivi di decadenza:
- Se entro 5 anni dalla registrazione il marchio nazionale non è stato utilizzato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di 5 ani, all’interno del territorio nazionale, può essere definito decaduto.