MARCHI COMUNITARI

Il marchio comunitario è un marchio che permette  attraverso una domanda unica, di ottenere la protezione nell’intero territorio dell’Unione Europea. Esso conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell’Unione  Europea.
Il marchio comunitario, si ottiene con la registrazione presso l’Ufficio per l’Armonizzazione  del Mercato Interno (UAMI) con sede ad Alicante.
Possono costituire marchi comunitari, tutti segni che  servono a distinguere i prodotti ed i servizi di un'impresa da quelli di un'altra impresa, come ad esempio:

  • Le parole (compresi i nomi di persone)
  • I disegni
  • Le lettere
  • Le cifre
  • Le forme dei prodotti o del loro imballaggio

Le condizioni per la registrabilità di un marchio comunitario:

  • Riproduzione grafica
  • Capacità distintiva
  • Novità
  • Liceità

Titolarità del marchio comunitario:

  • Le persone fisiche
  • Le persone giuridiche compresi gli enti di diritto pubblico

Classificazione dei prodotti o servizi:

  • In base all’Accordo di Nizza è stata  stabilita una classificazione internazionalmente riconosciuta di prodotti e servizi. In ciascuna domanda di marchio è necessario indicare  le classi di prodotti o servizi che si intendono proteggere con la registrazione. Ciascuna domanda può includere più classi di prodotti e servizi.

Esame della domanda:

  • Il marchio comunitario gode di piena protezione solo a partire dalla effettiva registrazione. Successivamente al deposito della domanda di registrazione, il marchio viene esaminato in base ai requisiti di distintività, descrittività, liceità e non ingannevolezza.

Durata e Rinnovo:

  • La durata della registrazione comunitaria è di 10 anni dalla data di deposito.
  • Il marchio è l’unico titolo di proprietà intellettuale potenzialmente vitalizio, può essere rinnovato indefinitamente per ulteriori periodi decennali.

Priorità:

  • In base alla Convenzione di Parigi al momento del deposito di una domanda di marchio comunitario può essere rivendicata entro sei mesi la priorità di un precedente deposito nazionale. Se il marchio sarà registrato, la sua tutela partirà dalla data di deposito del marchio nazionale.

Preesistenza:

  • E’ possibile contestualmente al deposito di una domanda di marchio comunitario, o entro due mesi dalla data della stessa, rivendicare  le preesistenza di uno o più marchi nazionali.

Pubblicazione sul bollettino Ufficiale UAMI: 

  • Successivamente all’esame di accettabilità della domanda, il marchio verrà pubblicato su un apposito bollettino dei marchi comunitari. La pubblicazione ha fini pubblicistici, infatti entro tre mesi dalla data di pubblicazione, i soggetti aventi un diritto di marchio anteriore, possono presentare opposizione alla concessione del marchio comunitario.

Registrazione:

  • Se la domanda non è stata rifiutata o non è stata oggetto di opposizione, o se l’opposizione è stata respinta con provvedimento definitivo, viene concessa la registrazione del marchio comunitario.

Diritti conferiti dal marchio comunitario:

  • Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo sul marchio in tutto il territorio dell’Unione Europea.

Uso del marchio comunitario e motivi di decadenza:

  • Se entro 5 anni  dalla registrazione il marchio comunitario non è stato utilizzato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni,  all’interno dell’Unione Europea, può essere dichiarato decaduto, su istanza presentata da terzi.