MARCHI INTERNAZIONALI

Il marchio internazionale è un marchio che attraverso una domanda unica, dà la possibilità al richiedente di ottenere la protezione nei diversi paesi aderenti all’Unione di Madrid, costituita sia dai Paesi aderenti all’Accordo, sia quelli Aderenti al Protocollo.

l marchio internazionale è regolato da due normative: 

  • Accordo di Madrid
  • Protocollo di Madrid 

Ci sono stati che aderiscono solo all’Accordo  e stati che aderiscono solo al Protocollo, mentre altri stati, tra cui l’Italia (dal 17 Aprile 2000), aderiscono ad entrambi.

Principali differenze normative:

  • Le due normative sono tra loro piuttosto diverse. Una delle differenze più rilevanti è data dal fatto che l’Accordo prevede che si possa ottenere un marchio internazionale, solo sulla base di un marchio registrato nel paese di origine, mentre il Protocollo prevede che si possa acquisire anche sulla base di una semplice domanda. Inoltre secondo l’Accordo, la procedura deve essere eseguita in lingua francese mentre secondo il Protocollo, può essere presentata sia in francese che in inglese.
  • L'Italia ha aderito sia all'Accordo che al Protocollo di Madrid, la procedura può essere presentata sia in inglese che in francese.

La normativa applicabile : In stati come il nostro, che aderisce ad entrambi, colui che richiede un marchio può scegliere di:

  • designare stati che aderiscono solo all’Accordo.
  • designare stati che aderiscono solo al Protocollo.
  • designare stati che aderiscono sia all’Accordo che al Protocollo.

Titolarità del marchio internazionale:

  • Le persone fisiche e  le persone giuridiche, appartenenti o residenti in uno Stato membro dell’Accordo o del Protocollo.

Classificazione dei prodotti o servizi: 

  • Nel marchio internazionale si applica la classificazione internazionalmente riconosciuta di prodotti e servizi.

 Presentazione della domanda di un marchio internazionale:

  • La  domanda di un marchio internazionale va presentata all’Ufficio Nazionale del paese in cui è stato depositato o registrato il corrispondente marchio nazionale o comunitario. Successivamente la domanda verrà inoltrata presso  la World International Property Organization (WIPO).

Priorità:

  • E’ possibile rivendicare la priorità di una precedente domanda di marchio nazionale o comunitario entro 6 mesi dalla data di deposito di tale domanda.

La scelta degli Stati:

  • L’elenco degli stati membri aggiornata è presente sul sito del Wipo.
  • È obbligatorio indicare gli stati scelti al momento del deposito della domanda.

Estensione territoriale del marchio:

  • È possibile   estendere territorialmente la protezione di un marchio internazionale , designando  altro o altri paesi membri dell’Accordo e/o del Protocollo di Madrid.

Diritti conferiti dal marchio internazionale:

  • La registrazione internazionale di un marchio è uguale al deposito di un marchio nazionale in ogni paese designato nella domanda. L’esame ed eventuali opposizioni si baseranno sulla normativa di ogni singolo Stato.

 Esame della domanda:

  • Ogni paese membro designato nella domanda di marchio, può  notificare, entro i 12/18 mesi dalla comunicazione della registrazione internazionale,  al Wipo il rifiuto della registrazione del marchio nel proprio territorio. I soggetti aventi un diritto di marchio anteriore, possono presentare opposizione alla concessione del marchio internazionale.

Durata e Rinnovo:

  • La durata della registrazione comunitaria è di 10 anni dalla data di deposito.
  • Il marchio è l’unico titolo di proprietà intellettuale potenzialmente vitalizio,  può essere rinnovato  per ulteriori periodi decennali.