BREVETTI EUROPEI

Sono invenzioni brevettabili i nuovi prodotti o procedimenti di ogni settore della tecnica, a parte i  procedimenti terapeutici sul corpo umano o animale e nuove varietà animali e vegetali ottenute con metodi essenzialmente biologici.
La  domanda va presentata presso una delle sedi dell'Ufficio Brevetti Europeo o presso l'Ufficio Brevetti nazionale di uno stato appartenente alla Convenzione Europea.

Requisiti di registrabilità di un brevetto europeo:

  • Novità
  • Attività inventiva
  • Applicabilità industriale

E’ importante saper che:

  • La novità deve essere assoluta
  • ogni divulgazione precedente alla data di presentazione della domanda di brevetto o alla data di priorità può potenzialmente rendere nullo il brevetto.
  • L’invenzione deve essere utilizzabile nell'industria, inclusi nei settori dei servizi e dell'agricoltura.
  • La domanda per la concessione di un brevetto europeo può essere presentata indipendentemente dall'esistenza di un precedente brevetto nazionale.
  • Il brevetto europeo si ottiene a seguito di una procedura che prevede delle fasi che possono essere sintetizzate come segue:
    1. il deposito del testo in una delle lingue previste (inglese, Francese, Tedesco);
    2. il rapporto di ricerca dell’Ufficio  Europeo Brevetti che mette in evidenza  documenti che possono ostacolare la concessione del brevetto europeo;
    3.  la presentazione della richiesta di esame da parte del richiedente il brevetto o del suo mandatario;
    4.  l’esame del brevetto da parte dell’ Ufficio Euopeo Brevetti con eventuale contradditorio per superare alle osservazioni dell’esaminatore;
    5.  concessione del brevetto europeo;
    6.  validazione del brevetto europeo concesso negli stati dove si intende che il brevetto abbia efficacia.
  • Il brevetto europeo  può essere ottenuto per uno o più dei seguenti stati:
  • Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Ceca (Rep.), Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
  • Pur non essendo membri della Convenzione sul brevetto europeo, i seguenti paesi sono stati di estensione in quanto membri dell'Accordo di Estensione e possono quindi essere designati in una domanda di brevetto europeo: Bosnia-Erzegovina e Montenegro.
  • Dopo la concessione del brevetto, il titolare deve procedere alla sua convalida nazionale nei singoli stati designati. Tale operazione in generale richiede una traduzione nella lingua di tale stato. Dopo la convalida il brevetto europeo è regolato in ciascuno stato dalla rispettiva legge nazionale.
  • Contro la concessione può essere presentata un'opposizione da parte di terzi che viene discussa di fronte alle divisioni di opposizione dello stesso Ufficio Brevetti Europeo. Alla fine della procedura, l'Ufficio può confermare integralmente il brevetto concesso, modificarne la portata, annullare il brevetto. Contro tale decisione può essere proposto appello ad una Commissione di Appello interna all'Ufficio Europeo

Titolarità di un Brevetto Europeo:

  • persona fisica o giuridica italiana o straniera

Priorità:

  • E' possibile rivendicare la priorità della prima domanda di brevetto depositata in uno stato membro della Convenzione di Parigi  o del WTO entro 12 mesi dalla data della prima domanda.
  • E’ possibile rivendicare  più priorità.

Durata e mantenimento del Brevetto Europeo:

  • Il brevetto Europeo ha una durata di 20 anni.
  • Dal terzo anno è dovuta una tassa di mantenimento della domanda pagabile all'Ufficio Brevetti Europeo.
  • Successivamente alla concessione del brevetto, sono dovute tasse annuali nazionali di mantenimento in ciascuno stato designato.