MODELLI DI UTILITA' NAZIONALI

Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità, i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.
ll modello di utilità conferisce protezione sul territorio italiano, nello stato di San Marino, e può essere riconosciuto nella Città del Vaticano.
Il livello inventivo necessario affinché il brevetto per modello di utilità sia valido, è inferiore a quello necessario per la validità di un brevetto per invenzione, tale caratteristica ne fa un valido strumento idoneo a proteggere le “piccole invenzioni“ o come dice la legge "i  perfezionamenti attuati al fine di conferire una  maggiore efficace o comodità a qualcosa di già esistente".
La domanda va presentata in Italia presso gli appositi uffici UPICA  o presso l'UIBM.

Requisiti di registrabilità dei modelli di utilità :

  • Novità,
  • Attività inventiva
  • Applicazione industriale previsti per i brevetti di invenzione, ma ad un livello più limitato.
  • Non sono proteggibili come modello i procedimenti di produzione, i ritrovati chimici, i circuiti elettrici/elettronici.

E’ importante saper che:

  • Ogni divulgazione anteriore alla presentazione della domanda di modello di utilità o alla data di priorità, può rendere il modello potenzialmente nullo.
  • L’attività inventiva deve sussistere al momento della presentazione della domanda di modello di utilità, o alla data della priorità, per l'esperto del ramo che è a conoscenza dello stato della tecnica.
  • L'oggetto del modello deve poter avere un utilizzo nell'industria, sono inclusi i settori dei servizi e dell'agricoltura.
  • Dopo 18 mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla data di priorità, o precedentemente se notificata colui che ha violato il diritto di privativa, il titolare di una domanda può impedire che un terzo utilizzi il modello e può iniziare azioni giudiziarie, nonché richiedere provvedimenti cautelari. Tale diritto può essere esercitato prima, se al momento della presentazione della domanda viene richiesta l'anticipata accessibilità al pubblico.
  • L’UIBM non sottopone la domanda per modello di utilità alla  ricerca di anteriorità, viene quindi rilasciata dopo un esame formale  della descrizione e dei disegni.
  • I diritti di privativa possono essere esercitati anche in prima della concessione.
  • In caso di non utilizzo del modello di utilità, terzi soggetti potrebbero richiedere l'applicazione dell'istituto della licenza obbligatoria.
  • Non è prevista una procedura di opposizione.

Titolarità di un modello di utilità:

  • persona fisica o giuridica italiana o straniera.

Priorità: 

  • E' possibile rivendicare la priorità della prima  domanda di modello di utilità presentata in un altro stato membro della Convenzione di Parigi o dell'OMC entro 12 mesi dalla data di tale prima domanda. Sono ammesse più priorità.
  • Una prima domanda di modello in Italia può costituire diritto di priorità al momento della successiva presentazione di domande in altri paesi della Convenzione di Parigi o dell'OMC per lo stesso oggetto. 

Durata e mantenimento del modello di utilità italiano: 

  • Il modello di utilità ha una durata di 10 anni a partire dalla data di deposito.
  • E’ sottoposto al pagamento di una tassa di mantenimento prima della scadenza del primo quinquennio calcolato dalla data di deposito .